Seggiolini con allarme: da oggi scattano le multe se non sono conformi

A partire da oggi tutti i conducenti italiani che trasportano bambini di età inferiore ai 4 anni sono obbligati ad avere a bordo seggiolini con dispositivi antiabbandono. Chi non segue le nuove regole rischia sanzioni.

Multe da 81 a 326 euro

Il nuovo codice della strada all’articolo 172 vieta l’utilizzo di dispositivi non conformi o non funzionanti e prevede una sanzione pecuniaria che vada da 81 a 326 euro oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente del conducente. Ma attenzione: se a bordo è presente una persona maggiorenne tenuta alla sorveglianza del bambino, la responsabilità dell’uso del dispositivo antiabbandono spetta a questa persona e non al conducente. In questo caso sarà il passeggero a subire la sanzione pecuniaria che si applica senza decurtazione dei punti dalla patente.

Perché questi dispositivi siano considerati a norma è necessario che le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali rispondano ai criteri fissati dal decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2019 ed in particolare, alle prescrizioni elencate nell’allegato A del provvedimento.

I dispositivi antiabbandono possono anche non essere della stessa marca del seggiolino. Per essere in regola, devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni e devono dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione.
La Polizia stradale consiglia di portare sempre al seguito il Certificato di conformità rilasciato dal produttore del seggiolino per agevolare eventuali operazioni di controllo da parte degli organi di polizia.

Seggiolini antiabbandono: previsto un contributo di 30 euro

Per agevolare i genitori ad adeguarsi a questa nuova norma dal 20 febbraio 2020 è possibile richiedere un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato entrando nella piattaforma www.bonuseggiolino.it e inserendo le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale). Il rimborso vale anche per i dispositivi acquistati in precedenza, previa compilazione dell’apposito modulo e allegando lo scontrino o la ricevuta fiscale

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